Decreto Energia per utenti elettrici non energivori

In data 21/03/2022 è stato pubblicato ildecreto Legge n. 21 ribattezzato Decreto Energia che prevede dei contributi straordinari sotto forma di credito di imposta per le società non energivore.

Vediamo di cosa si tratta e come usufruire di questa agevolazione, riportando una spiegazione degli articoli di interesse presenti nel decreto.

Art. 3 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica


Beneficiari
Imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Sono escluse le imprese cd. energivore.

Agevolazione
Credito d’imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta:

  • utilizzabile in compensazione
  • cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetti gli stessi costi a condizione che il cumulo
    non porti al superamento del costo sostenuto
  • è cedibile solo per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari
    finanziari

Dotazione finanziaria: 863,56 milioni di euro per l’anno 2022.

In data 13/05/2022 l’Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare n. 13 che spiega come vanno alcolati questi crediti di imposta e come vanno compensati in bilancio.

In riferimento ai crediti di imposta maturati, questi sono cedibili in una unica soluzione agli intermediari preposti per la liquidazione autorizzati (banche etc..)

Riporto di seguito alcuni stralci della circolare dell’Agenzia delle Entrate a cui bisogna fare riferimento per qualsiasi altra informazione:

CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE “NON ENERGIVORE” PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2022

Ambito soggettivo di applicazione

L’articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022 stabilisce, al comma 1, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese energivore) «di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017».

Le sopra citate imprese possono beneficiare del contributo in esame a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019».

Si precisa che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, come visto nei paragrafi precedenti, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.

Ambito oggettivo di applicazione

Nel rispetto dei requisiti sopra descritti, il comma 1 del citato articolo 3 del d.l. n. 21 del 2022 riconosce «un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto».

Costituisce, quindi, presupposto per l’applicazione della disposizione in commento il sostenimento di spese20 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022.

Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

Si evidenzia, infine, che il comma 3 della disposizione in commento ha previsto la cedibilità del relativo credito d’imposta (si rinvia al paragrafo 4 della presente circolare per ogni chiarimento in merito). La norma prevede, al riguardo, che «Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 delregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

Conclusioni

Visto che per alcune società, pur non essendo considerate energivore, i crediti di imposta maturandi sono abbastanza importanti, rivolgetevi al vostro commercialista per aver i crediti di imposta da compensare o da cedere agli intermediari autorizzati.

Qualora il vostro commercialista non sia in grado di calcolare il credito di imposta, potete sempre contattarmi senza impegno per una consulenza.